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Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. È disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs 33 del 2013.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta ordinaria

- presentando domanda presso l'ufficio protocollo

- tramite e_mail ad uno dei seguenti indirizzi:

Pec: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it

e-mail: affarigenerali@comune.pasianodipordenone.pn.it

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (ossia al Segretario Comunale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Al Segretario Comunale ci si può rivolgere:

- tramite posta ordinaria

- presentando domanda presso l'ufficio protocollo

- tramite e_mail ad uno dei seguenti indirizzi

Pec: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it

e-mail: affarigenerali@comune.pasianodipordenone.pn.it

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, cura la pubblicazione nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.